Statuto

Finalità e definizioni

Principi generali

L'Accademia di Belle Arti di Frosinone (di seguito denominata: Accademia) è un'istituzione pubblica di alta cultura, compresa nel sistema dell'alta formazione e specializzazione nel settore delle arti, promosso e riconosciuto dall'art. 33 della Costituzione. Essa ha personalità giuridica propria e gode di autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello stato e degli Enti pubblici.

L'Accademia non persegue scopi di lucro.

L'Accademia ha come compito primario la ricerca, lo studio e la formazione nel campo delle arti.

promuove la ricerca artistica, incentivando progettazione e produzione in un rapporto attivo con il contesto socio-culturale;
organizza, nel segno di una fertile osmosi tra formazione e produzione, grandi eventi che aprano prospettive alla ricerca in corso;
potenzia in tutti i modi possibili forme di collegamento con le altre istituzioni universitarie e con enti pubblici e privati, così da far interagire le esperienze e le proposte e così da ottenere, in prospettiva, una pianificazione scientifico-culturale coordinata;
favorisce la cooperazione culturale nazionale e internazionale, partecipando attivamente all'integrazione comunitaria delle istituzioni di alta cultura, assecondando la mobilità dei docenti e degli studenti nonché il reciproco riconoscimento di curricula didattici e titoli accademici, riservandosi, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della L. n. 508/99, la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero e di curare l'aggiornamento del proprio personale docente e non docente;
rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, ai sensi della L. 5058/99, art. 2 comma 5.

Libertà di ricerca e di insegnamento

L'Accademia favorisce la ricerca e la produzione artistica proveniente dai docenti per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi ricchi di interesse culturale, artistico, economico e sociale. Le modalità di accesso ai finanziamenti per l'attività di ricerca, verranno disciplinate in sede regolamentare.

La libertà di insegnamento dei docenti è garantita ai sensi del dettato costituzionale. L'Accademia garantisce l'autonomia di insegnamento nella scelta dei metodi e dei contenuti disciplinari, nell'organizzazione e andamento dell'attività didattica, sempre nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione istituzionale.

L'Accademia provvede ad assicurare la diffusione dei risultati dell'attività di ricerca e insegnamento svolta agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazione di enti pubblici e privati e da entrate proprie.

Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite patrimoniali e proventi da alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. Per le spese di investimento l'Accademia può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Autonomia Statutaria e Regolamentare

Statuto

Il presente statuto, che regola l'autonomia dell'Accademia, è adottato ai sensi della Legge 2I/I2/1999, n. 508 e del D.P.R. 28/02/2003, n. 132. Esso è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione e viene inviato al M.I.U.R. che lo approva, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Regolamenti

L'Accademia, quale istituzione dotata di una propria autonomia nei limiti fissati dalla Legge 508/99 e dal D.P.R. 132/03, provvederà a dotarsi di regolamenti organizzativi e funzionali in attuazione del presente statuto e in conformità alla vigente normativa ed in particolare:

il regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative dell'Accademia, in conformità ai
criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h) della legge 508/ 1999. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lettera d) del D.P.R. 132/03. Nella fase di prima applicazione il regolamento didattico è approvato dal Collegio dei Professori con le procedure di cui all'art. 14, comma 2 lettera b) del D.P.R. 132/03;
il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Accademia, prevista
all'art. 2, comma 4 della legge 508/1999 è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. In prima applicazione è approvato secondo le
procedure di cui all'art. 14, comma 3 del D.P.R. 132/03.
il regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia, in conformità all'art. 13,
comma I del DPR 28 febbraio 2003 n. 132.

Per i regolamenti di cui alle lettere a), b) e c), i procedimenti ministeriali di approvazione e controllo sono disposti dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 132/03.

Altri Regolamenti potranno essere dettati dalle necessità di gestione e di attuazione delle norme generali previste nel presente Statuto, e dalle norme vigenti, al fine di ottimizzare la gestione e la realizzazione delle finalità istituzionali nonché degli obiettivi programmatici. Per l'elaborazione e l'approvazione di tali regolamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. n. 3, n. 7 comma 6, lettera a), n. 8 comma 3, lettera d), e n. 14 del D.P.R. n. 132/03.

I Regolamenti sono adottati per competenza con decreto del Presidente, previa delibera delConsiglio di Amministrazione, o del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico.

Organi

Organi dell'Accademia

Gli organi dell'Accademia sono:

  • il presidente
  • il direttore
  • il consiglio di amministrazione (di seguito denominato: C. d. A.)
  • il consiglio accademico
  • il collegio dei revisori
  • il nucleo di valutazione
  • il collegio del professori
  • la consulta degli studenti

Gli organi di cui al comma I, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1

Il Presidente

Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo per quanto di esclusiva competenza del Direttore, secondo l'art. 8 del presente Statuto.

Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale, il Ministro procede direttamente prescindendo dalla designazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, l'esercizio delle funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere esperto di amministrazione di cui all'art. 8 comma 2, lettera e) del D.P.R. 132/03.

L'esercizio vicario di funzioni piè essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano esclusivamente riservate al Presidente da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Per quanto attiene nello specifico le competenze del Presidente si rinvia alle norme in vigore in materia.

Il Direttore

Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico, artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

Il Direttore nello specifico:

convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, stabilendone l'ordine dei lavori e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive delibere;
partecipa con voto deliberante al C. d. A.;
in collaborazione con il Consiglio Accademico predispone e presenta la relazione annuale sulle attività dell'Accademia;
è garante dell'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti e dell'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento Accademico, nelle materie di competenza;
è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
promuove le iniziative e stipula le convenzioni volte a stabilire rapporti con i terzi, che valorizzino le attività di ricerca e di promozione dell'Accademia;

Il Direttore è eletto tra i docenti anche di altre Accademie, che siano in possesso dei requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della Legge 508/99.

Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione nonché dagli assistenti con incarico a tempoindeterminato o con incarico a tempo determinato almeno annuale.

In prima applicazione e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera a), comma 7, art. 2 della legge 508/99, l'elettorato passivo è costituito dai docenti con incarico a tempo indeterminato che abbiano al loro attivo cinque anni di docenza di ruolo. Inoltre i docenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 132/03, devono possedere, quale requisito aggiuntivo alla pregressa esperienza professionale, anche esperienza direzionale acquisita in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Le elezioni sono indette con decreto del direttore dell'Accademia. Il voto è personale, diretto e segreto. Le schede, previamente controfirmate dai componenti dell'Ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'Ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali dovranno essere presentati entro quindici giorni e sono decisi definitivamente nei successivi quindici giorni, da un collegio costituito dal direttore dell'Accademia in carica, e dai due docenti più anziani del ruolo. I candidati alla direzione non possono partrecipare al Collegio costituito per la decisione dei recami elettorali.

L'ufficio elettorale è composto da tre docenti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal collegio dei professori.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.

La terza votazione è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

Dopo la terza votazione, se nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

Il Direttore può designare un vice direttore, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

L'esercizio vicario di funzioni può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non sono espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Il vice direttore, quando sostituisce il Direttore, partecipa alle sedute degli organi collegiali con voto deliberativo.

Se vi è disponibilità di bilancio, il Direttore può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori, anche esterni all' Accademia, con funzioni istruttorie e consultive.

Il ricorso a collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto.

La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Accademia, fatto salvo per quanto previsto nel presente statuto;

Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia.

Il Direttore resta in carica per un triennio. Il mandato può essere riconfermato consecutivamente solo per un altro triennio.

Nel caso di dimissioni del Direttore, presentate e confermate, il vice direttore provvede, entro sessanta giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla convocazione del corpo docente per l'elezione del nuovo Direttore. Nel frattempo la direzione interinale passa al vice direttore.

Il Consiglio di Amministrazione

Il C. d. A. sovrintende al reperimento delle risorse finanziarie e alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia.

Fanno parte del C. d. A.:

il presidente;
il direttore;
un docente dell'Accademia, designato dal Consiglio Accademico;
uno studente designato dalla consulta degli studenti;
un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Il C. d. A. può essere integrato fino a un massimo di due ulteriori componenti nominati dal Ministro dell'Istruzione su designazione di enti, fondazioni o istituzioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia secondo specifico decreto del Ministero dell'Istruzione.

Partecipa al C. d. A. il Direttore Amministrativo dell'Accademia, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. Nell'esercizio della funzione di verbalizzatore il Direttore Amministrativo può essere assistito da un dipendente dell'Accademia.

I consiglieri di cui ai comma 2, lettera e) e comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio medesimo, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

La rappresentanza docente in C. d. A. è incompatibile con la rappresentanza in Consiglio Accademico.

Nelle deliberazioni del C. d. A., in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il C. d. A., in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. I O, comma 4, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente;
delibera secondo le priorità indicate dal Consiglio Accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi da parte di enti esterni;
delibera, sentito il Consiglio Accademico, le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Accademia, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni che diventano esecutivi previo intervento del locale rappresentante
dell'autorità di governo;
approva convenzioni e contratti quando non delegati al Direttore;
vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificato motivo, decade dal mandato rivestito e si procederà alla sua sostituzione secondo la normativa vigente, sono esclusi dalla decadenza i componenti di nomina ministeriale e di diritto.

La definizione dell'organico del personale di cui al comma 8, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

Il Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico rappresenta l'organo di governo preposto alle attività di indirizzo, programmazione culturale, didattica, di ricerca e di produzione artistica dell'Accademia tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento.

Il Consiglio Accademico è composto da n° 9 membri e nello specifico:

il Direttore dell'Accademia, che lo presiede;
n° 6 docenti dell'Accademia eletti dal corpo docente tra i docenti dell'Accademia di ruolo in possesso di requisiti di comprovata professionalità e culturali, quali titoli artistici ed accademici, sussistenza di almeno cinque anni di docenza di ruolo;
due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Il Consiglio Accademico nel rispetto dei principi generali e delle indicazioni forniti dal collegio dei professori:

determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
predispone i curricula formativi dei corsi di diploma di primo livello, di secondo livello, di perfezionamento, specializzazione, nonché i piani di studio degli studenti,
delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera h) della legge 508/ 1999, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti;
esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 508/ I 999;
esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al C.d.A

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore dell'accademia, il consiglio accademico è presieduto dal più anziano nel ruolo dei docenti; delibera, secondo le disponibilità di bilancio, l'attivazione di nuovi corsi di diploma, delle scuole di specializzazione e delle altre iniziative didattiche volte al miglioramento dell'offerta formativa, in conformità ai regolamenti
governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.

La rappresentanza in Consiglio Accademico è incompatibile con la rappresentanza in C. d. A

I membri elettivi del Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Accademico il Direttore provvederà, entro trenta giorni dall'accoglimento delle dimissioni, alla convocazione di un'apposita seduta del Collegio dei Professori per procedere all'elezione dei nuovi membri.

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio I 992, n. 88.

I tre membri durano in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Tutti i componenti del Collegio possono assistere alle sedute del C. d. A senza diritto di voto.

Art. 12 Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del C. d. A, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. I tre membri durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. In caso di dimissioni di un membro la sostituzione deve essere operata entro quarantacinque dall'organo competente e il subentrante rimane in carica fino al termine del triennio.

La carica di membro del Nucleo di Valutazione è incompatibile con altre cariche negli organi dell'Accademia.

Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione di contributi finanziari;
acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);

L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il Collegio dei Professori

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso I' Accademia, nonché dagli assistenti. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto la Consulta degli studenti.

Il Collegio dei professori svolge funzioni di consulenza e supporto delle attività del Consiglio accademico e provvede all'attività di tutorato e di orientamento degli studenti.

Il Collegio dei professori risulta legalmente riunito in presenza di almeno due terzi degli aventi diritto.

Propone al Consiglio accademico l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell'istituzione, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca.

Svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo le modalità del presente statuto.

In particolare il Collegio dei Professori:

fornisce un parere preventivo obbligatorio al Consiglio accademico circa la designazione del presidente all'interno della terna proposta dal Ministro.;
avanza proposte e d esprime parere obbligatorio sullo Statuto sulle sue eventuali modifiche;
adempie a tutti gli altri compiti previsti dalle normative vigenti e dal presente Statuto.

La Consulta degli Studenti

La Consulta rappresenta l'organizzazione autonoma degli studenti dell'Accademia ed è preposta alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.

La Consulta degli Studenti è composta da:

  • tre studenti in presenza di una popolazione scolastica fino a cinquecento;
  • cinque studenti in presenza di una popolazione scolastica fino a mille;
  • sette studenti in presenza di una popolazione scolastica fino a millecinquecento;
  • nove studenti in presenza di una popolazione scolastica fino a duemila;
  • undici studenti in presenza di una popolazione scolastica con oltre duemila.
dagli studenti eletti nel Consiglio Accademico.

La Consulta elegge nel proprio ambito un presidente che ne è il rappresentante ufficiale presso gli organi dell'Accademia.

Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al C. d. A con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, nonché delle norme per l'attuazione del diritto allo studio, tutelando gli interessi degli iscritti all'Accademia.

Il C. d. A assicura mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Il consiglio dei Probi Viri

Il consiglio dei Probi Viri è un'organo di tutela della corretta applicazione dello statuto, dei regolamenti, dei Regolamenti, sulla qualità e il corretto funzionamento dei servizi e delle strutture, sul rispetto della dignità professionale e personale di tutte le componenti dell'Istituzione, ispirandosi ai principi generali.

Interviene per la tutela di chiunque si ritenga discriminato, offeso o leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, imputabili ad atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici, singole persone.

Il consiglio ha il potere di proporre provvedimenti di sospensione o di censura nei confronti di ogni atto amministrativo, gestionale, didattico e di ogni comportamento non ritenuto conforme ai principi dell'Accademia.

Il consiglio dei Probi Viri sarà così composto:

  • Presidente;
  • 1 rappresentante dei docenti;
  • 1 rappresentante dei non docenti;
  • 1 rappresentante degli studenti eletti dalle rispettive categorie con i 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Presidente è nominato dal C.d.A.

Per la carica di Presidente occorre possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di difensore civico.

I membri del consiglio dei Probi Viri non possono coprire altre cariche elettive all'interno dell'istituzione né avere cariche di rappresentanza sindacale.

Le decisioni del consiglio dei Probi Viri vengono prese all'unanimità.

Uffici e Organizzazione Amministrativa

Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

Alle strutture amministrative è preposto il Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del C.d.A. su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

L'incarico di cui al 3° comma può essere altresì attribuito, avoto riguardo alle dimensioni organizzativa e finanziaria dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165

Norme transitorie e finali

Designazioni elettive

Le designazioni elettive negli organi dell'Accademia, siano essi di programmazione, d'indirizzo e di gestione, si intendono sempre espresse per votazione a scrutinio segreto.

Consiglio Accademico

In sede di prima applicazione del presente Statuto il Consiglio Accademico è eletto dai docenti, titolari e assistenti, entro 60 giorni dalla ratifica dell'elezione del Direttore.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con l'espressione da parte di ogni votante di un numero di voti pari ad un massimo di un terzo, arrotondato per eccesso, del numero totale dei membri da eleggere.

Nel Consiglio Accademico dovrà essere garantita la rappresentanza di almeno un docente per ciascuna area disciplinare presente nell'organigramma didattico dell'Accademia.

I requisiti per l'eleggibilità sono indicati all'art. IO, comma 2 lettera b) del presente Statuto.

La Consulta degli Studenti

In sede di prima applicazione del presente Statuto la Consulta degli Studenti è eletta dagli studenti a scrutinio segreto sulla base di candidature, che devono essere comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni.

Le votazioni sono indette dal Direttore all'entrata in vigore del presente Statuto.

Per la procedura elettorale si seguono le norme vigenti.

Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

Ogni proposta di revisione può essere avanzata da qualsiasi organo da almeno i 2/3 dei componenti.

Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal C. d. A., previo parere favorevole del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

La revisione segue l'iter di approvazione secondo il DPR 132/03