Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

Chi può effettuare una segnalazione

Il whistleblower è la persona che segnala, comunica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile violazioni di norme nazionali o dell’Unione Europea che possono compromettere l’interesse pubblico oppure l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Tali violazioni devono essere state conosciute nell’ambito di un rapporto o di un contesto lavorativo, pubblico o privato.

Che cosa può essere segnalato

Le segnalazioni possono riguardare:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali, cioè comportamenti, atti od omissioni che danneggiano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Rientrano in questa categoria illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come, a titolo esemplificativo, indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per ottenere fondi pubblici, frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. Possono inoltre essere segnalate violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dalla medesima normativa;
  • violazioni di disposizioni normative europee, quando riguardano ambiti disciplinati da atti dell’Unione Europea, tra cui appalti pubblici, servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono comprese anche condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che compromettono l’oggetto o le finalità delle norme europee applicabili.

Soggetti che possono segnalare

Possono presentare una segnalazione:

  1. i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, i dipendenti indicati all’art. 3 del medesimo decreto e quelli delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  2. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico e dei concessionari di pubblico servizio;
  3. i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  4. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti pubblici o privati;
  6. volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
  7. azionisti e persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando tali funzioni siano esercitate di fatto.

Tutele e protezione del segnalante

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone assicura l’applicazione delle misure di tutela previste dalla legge a favore dei segnalanti. In particolare, garantisce la riservatezza della loro identità, esclude la segnalazione dall’accesso documentale e civico e tutela il segnalante da eventuali atti ritorsivi, estendendo le protezioni anche ai soggetti indicati dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023.

Le tutele si applicano anche a:

  • facilitatori interni, cioè persone fisiche che operano all’interno dell’Accademia e supportano il segnalante nella procedura;
  • persone legate al segnalante da uno stabile rapporto affettivo o da parentela entro il quarto grado e che abbiano un rapporto giuridico con l’Accademia;
  • colleghi di lavoro del segnalante;
  • enti di proprietà del segnalante, enti presso i quali il segnalante lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Canali di segnalazione

La normativa privilegia l’utilizzo del canale interno. Il ricorso al canale esterno gestito da ANAC è possibile soltanto quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

Canale interno

Il canale interno consente di presentare segnalazioni in forma scritta, anche attraverso strumenti informatici, oppure in forma orale su richiesta del whistleblower. Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Accademia. Se una segnalazione interna viene trasmessa a un soggetto diverso, quest’ultimo deve inoltrarla al RPCT entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

La piattaforma informatica garantisce la separazione tra l’identità del segnalante e il contenuto della segnalazione mediante sistemi di protezione e protocolli di crittografia.

Accesso alla piattaforma informatica

Link diretto: https://accademiadibelleartidifrosinone.whistleblowing.it/

La piattaforma whistleblowing rappresenta il canale preferenziale per la trasmissione delle segnalazioni, perché tutela in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante. Anche qualora i dati identificativi siano inseriti nella procedura, essi non risultano accessibili al RPCT e al gruppo istruttore, grazie alla separazione tecnica tra identità e contenuto della segnalazione. Non è inoltre possibile risalire all’indirizzo e-mail del segnalante.

In particolare:

  • i dati personali inseriti dal segnalante sono protetti mediante sistemi di cifratura, così da coniugare riservatezza, anonimato, accessibilità e integrità della segnalazione. L’utilizzo di un protocollo sicuro consente di proteggere l’indirizzo e-mail del segnalante e di evitare la presenza di informazioni sensibili nei log di accesso del sistema informatico;
  • la riservatezza dei dati personali è garantita tramite il disaccoppiamento delle informazioni, che impedisce agli amministratori del sistema e al gruppo istruttore di accedere all’identità del segnalante, salvo richiesta motivata al Custode dell’identità nei casi previsti dalla legge.

Al termine dell’inserimento della segnalazione, la piattaforma rilascia un codice identificativo univoco. Il codice deve essere conservato con attenzione, poiché in caso di smarrimento non potrà essere recuperato né duplicato.

Canale esterno ANAC

Il canale esterno gestito da ANAC può essere utilizzato quando il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa, quando una precedente segnalazione interna non ha avuto seguito, quando il segnalante ritiene che la segnalazione interna possa non essere trattata efficacemente o possa esporlo a ritorsioni, oppure quando la violazione può costituire un pericolo imminente o evidente per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere note informazioni sulle violazioni attraverso la stampa, mezzi elettronici o altri strumenti idonei a raggiungere un numero elevato di persone, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa.

Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

Il whistleblower può inoltre rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie o contabili, per denunciare condotte illecite conosciute nel proprio contesto lavorativo. Se il segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, resta fermo l’obbligo di denuncia dei fatti penalmente rilevanti e delle ipotesi di danno erariale, secondo quanto previsto dall’art. 331 c.p.p. e dagli artt. 361 e 362 c.p.

Link utili

Regolamento Whistleblowing

Informativa Whistleblowing relativa al trattamento dei dati personali